Corte di Cassazione (6375/2019) - Inefficacia dell'addebito di somme sul conto corrente postale del fallito laddove effettuato dopo la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
05/03/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 Marzo 2019, n. 6375 – Prers. Francesco Antonio Genovese, Rel. Paola Vella.

Fallimento –  Conto corrente postale del fallito – Addebito di somme successivo alla pronuncia – Inefficacia – Sentenza dichiarativa – Mancata notifica a Ente Poste – Irrilevanza – Presunzione di conoscenza.

Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 24 D.P.R. n. 156 del 1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall'art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale (Massima ufficiale) [nello specifico, la Suprema Corte ha respinto il ricorso che l'Ente Poste aveva proposto avverso la decisione della Corte territoriale che aveva confermato che, come disposto dal tribunale, doveva essere restituita alla curatela la somma indebitamente prelevata dal conto corrente nonostante l'intervenuto fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21510

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: