Tribunale di Vicenza – Inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2002, che prevede il diritto del creditori al riconoscimento di interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti, nell'ipotesi di apertura di procedure concorsuali nei confronti dei debitori.

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Data di riferimento: 
10/09/2019

Tribunale di Vicenza, 10 settembre 2019 - Pres. Est. Giuseppe Limitone

D. Lgs. n. 231/2002 -  Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali - Diritto del creditore al pagamento di interessi moratori - Inapplicabilità in ipotesi di apertura di procedure concorsuali - Interessi ante o post fallimento - Esclusione riferibile ad entrambi i casi.

Transazioni commerciali - Ritardi nei pagamenti - Art. 1, co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2002 - Interessi dovuti  in base a decreto ingiuntivo definitivo - Pretesa esercitata nei confronti  di una procedura concorsuale - Non spettanza.

L'art. 1, co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2002  (decreto che prevede, a fini dissuasivi nei confronti del debitore, il diritto del creditore al pagamento di interessi moratori sull'importo dovuto  nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali), alla luce del quale  le disposizioni in esso contemplate  "non trovano applicazione per  debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", si deve ritenere possa avere una valenza applicativa estesa  a tutti gli interessi, sia che essi siano maturati prima della dichiarazione di fallimento sia che essi maturino dopo l’apertura della procedura concorsuale, in quanto se si riferisse ai soli interessi maturati dopo il fallimento, esso non avrebbe senso, poiché già coperti dal disposto degli artt. 54 e 55  L..F.. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L’esclusione di cui   all' art. 1, co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2002  si deve presumere che abbia valenza oggettiva e che si riferisca alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore, a prescindere dal titolo convenzionale o giudiziale della pretesa creditoria; pertanto, anche nel caso in cui il creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo a suo favore, che preveda l’ingiunzione di pagare gli interessi con le modalità di cui suindicato decreto legislativo, la pretesa per gli interessi, seppur fondata su titolo esecutivo, si deve ritenere trovi pur sempre un limite oggettivo di legge, previsto a favore della massa, quando venga esercitata nei confronti di una procedura concorsuale, fermo restando il giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore tornato successivamente in bonis o di eventuali terzi condebitori (ad es. un fideiussore). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22541

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