Tribunale di Milano – Concordato con continuità: modalità di distribuzione ai creditori del surplus, rispetto alla previsione del piano, derivante dalla prosecuzione dell'attività aziendale.

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Data di riferimento: 
05/12/2018

Tribunale di Milano, 05 dicembre 2018 - Pres. Alida Paluchowski, Est. Federico Rolfi.

Concordato in continuità - Apporto di finanza esterna - Prosecuzione dell'attività resa possibile grazie a questa -  Surplus ottenuto -  Libera distribuzione ai creditori - Continuità resa possibile dalla residua capacità imprenditoriale del proponente - Necessario rispetto  dell’ordine delle prelazioni.

La regola generale dell'art. 160, comma 2, L.F. del rispetto dell’ordine delle prelazioni, che è indefettibile nel concordato liquidatorio, salvo l’apporto di nuova finanza che può essere utilizzata anche in apparente violazione di tale ordine, proprio perché non promana dal patrimonio del debitore e non è vincolata a garantirne ex art. 2740 c.c. le obbligazioni,  si deve ritenere debba essere intesa nel concordato in continuità come operativamente limitata, nel tempo, alla data della presentazione della domanda di concordato e nella “dimensione applicativa” al patrimonio concordatario esistente a quella data e non anche con riferimento al patrimonio posteriore che comprenda anche gli eventuali risultati positivi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa; ciò però solo se tali risultati risultino  resi possibili grazie all'apporto di  finanza esterna e non anche qualora  trovino la loro fonte nella  residua capacità imprenditoriale del proponente, stante che in tale seconda ipotesi quel surplus patrimoniale è comunque soggetto al rispetto del disposto dell'art. 2741 c.c.. Nella prima ipotesi invece, ovvero laddove la stessa prosecuzione dell'attività aziendale sia resa possibile solo dall'apporto di risorse da parte di un terzo, i flussi derivanti dalla continuità risultano liberamente distribuibili e non sono assoggettati al rispetto dell'ordine della cause di prelazione, ma risultano vincolati all'osservanza di un solo parametro, e cioè quel miglior soddisfacimento dei creditori che l'art. 186 bis L.F. pone come condizione di ammissibilità della continuità(Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22682

[cfr. in senso non conforme il principio espresso in precedenza dal medesimo tribunale in forma di obiter dictum, con riferimento ad un'ipotesi di concordato liquidatorio e non in continuità: Tribunale di Milano, 15 dicembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3261 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: