Corte di Cassazione (22382/2019) – Esclusione dal diritto di voto del fidejussore del proponente nel concordato preventivo. Inamissibilità della proposta con effetto esdebitatorio per i fidejussori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/09/2019

Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2019, n. 22382. Pres. Genovese. Est. Federico.

 Diritto di voto del fideiussore del proponente nel concordato preventivo - Esclusione.

Prposta di concordato con effetto esdebitatorio per i fidejussori - Inammissibilità.

Nel concordato preventivo il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174, comma 4, l.fall. consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 c.c., che mira ad ottenere un "facere" e non un "dare". (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22702.pdf

[cfr in questa rivista: Tribunale di Padova – Esclusione dal diritto di voto dei fideiussori del debitore proponente il concordato preventivo - https://www.unijuris.it/node/2336]

Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. (massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: