Corte di Cassazione (21792/2019) – Garanzia fideiussoria rilasciata dal promittente venditore di un immobile da costruire volta a tutelare, in caso di un suo stato di crisi, l'acquirente: presupposti dell'escussione da parte del promissario.

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Data di riferimento: 
29/08/2019

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 29 agosto 2019, n. 21792 - Pres. Roberta Vivaldi - Rel. Chiara  Graziosi.

Immobile da costruire - Preliminare di vendita - Garanzia fideiussoria - Rilascio al promissario acquirente - Stato di crisi del costruttore - Fallimento o concordato -  Escussione della garanzia - Presupposto necessario - Contratto ancora in essere.

Al fine di poter escutere la garanzia fideiussoria, che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D. Lgs.  20 giugno 2005 n. 122, il promittente venditore di un immobile da costruire è tenuto a consegnare al promissario acquirente al momento della stipula di un preliminare di compravendita, per garantire a quest'ultimo la restituzione di tutte le somme versate qualora il costruttore, ai sensi dell'art. 3, primo comma, abbia ad incorrere in una situazione di crisi, risulta necessario che il contratto preliminare sia ancora in vigore tra le parti allorchè un tale evento abbia a verificarsi; ciò in quanto, in particolare, qualora, ai sensi del secondo comma, lettere b) e c),  il costruttore fallisca o richieda l'ammissione a concordato preventivo, il competente organo della procedura concorsuale potrebbe manifestare la volontà di subentrare nel contratto onde la garanzia non potrebbe chiaramente escutersi.

Laddove, viceversa, si ritenesse che l'acquirente potesse escutere la fideiussione anche se il contratto si fosse preventivamente sciolto, avendo lo stesso acquirente, prima che la situazione di crisi del costruttore avesse a verificarsi, optato, di solito a motivo di un qualche inadempimento da parte di quest'ultimo, per la risoluzione, verrebbe  privata di significato la condizione (quella del mancato subentro da parte degli organi della procedura) posta dal legislatore al terzo comma dello stesso art. 3  perchè l'escussione possa essere esercitata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22773

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