Tribunale di Roma – Dichiarazione di insolvenza dell’imprenditore che ha richiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria: possibile efficacia dei pagamenti effettuati prima che ne venga disposta l’apertura.

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Data di riferimento: 
28/01/2020

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ. – Fallimentare, 28 gennaio 2020 – Giudice Marco Genna.

Amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 – Imprenditore dichiarato insolvente – Domanda di apertura di quella procedura – Conservata gestione dell’impresa – Pagamenti posti in essere prima dell’ammissione – Atti di ordinaria amministrazione - Finalità meramente conservativa e funzionale – Analogia con quelli posti in essere in sede di concordato preventivo – Efficacia.

Alla luce del richiamo ad opera dell’art. 18, primo comma, del D. Lgs. 270/1999 del disposto dell’art. 167 L.F. e di quanto previsto da quella disposizione con riferimento alla procedura di concordato preventivo, si deve ritenere che soggiaccia alla preventiva autorizzazione del giudice delegato solo nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione l’imprenditore che sia stato, ai sensi di quel decreto, dichiarato insolvente, conservando però, sino all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato, l’amministrazione dei suoi beni e la gestione dell’impresa; intendendosi per atti di amministrazione straordinaria gli atti idonei a pregiudicare l’entità e la consistenza del di lui patrimonio e gli atti suscettibili di gravarlo di vincoli e pesi prima insussistenti.  Si deve viceversa ritenere che non necessiti  di alcuna autorizzazione il compimento da parte dello stesso di atti di ordinaria amministrazione, quali quelli meramente conservativi e funzionali a prevenire la dissoluzione dell’impresa ed a scongiurare il verificarsi di pregiudizi per i creditori [nello specifico, con riferimento ad alcuni pagamenti che l’imprenditore aveva effettuato dopo aver depositato una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale,  poi dichiarata inammissibile, e ad altri pagamenti che lo stesso aveva effettuato dopo che, già prima che la sua prima istanza venisse rigettata, aveva chiesto di essere ammesso all’amministrazione straordinaria, il tribunale ha ritenuto che tali atti solutori non potessero essere dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 44 LF, sia perché tale disposizione non risultava richiamata dalle disposizioni regolatrici delle  due procedure cui l’imprenditore aveva chiesto di essere ammesso, sia in quanto tutti quei pagamenti erano volti  a retribuire il professionista che era stato incaricato di elaborare e gestire delle azioni volte a creare i presupposti e a garantire le condizioni della continuità aziendale; ciò in quanto tali pagamenti dovevano farsi rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione perché connotati dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità risanatorie di quella impresa] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23548.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, primo aprile 2014  https://www.unijuris.it/node/2293]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: