Corte di Cassazione (22992/2019) – Concordato preventivo che faccia seguito ad una procedura di amministrazione controllata: compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la domanda di ammissione alla prima procedura.

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Data di riferimento: 
16/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 16 settembre 2019, n. 22992 – Pres. Sergio Gotjan, Rel. Chiara Besso Marcheis.

Amministrazione controllata – Professionista - Attività svolta prima dell'ammissione – Attività svolta successivamente - Assistenza in sede di concordato preventivo con cessione dei beni – Mancata autorizzazione del giudice delegato – Compenso opponibile ai creditori – Criterio di quantificazione.

Il compenso professionale relativo all'attività svolta prima dell'ammissione all'amministrazione controllata ha carattere concordatario, opponibile ai creditori partecipanti al concordato e privilegiato ex art. 2751 bis c.c., da liquidare sul parametro degli onorari previsti per la tariffa professionale in materia stragiudiziale per l'assistenza in procedure concorsuali; viceversa, l'attività successiva è di straordinaria amministrazione e dunque soggetta alla preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, ove non sia dimostrata la concreta finalizzazione della medesima al risanamento dell'impresa, mediante il miglioramento della sua capacità produttiva e reddituale, elementi che una volta provati consentono di ritenere di ordinaria amministrazione l'atto finalizzato al recupero dell'impresa (Massima ufficiale) [nello specifico, i professionisti, componenti di uno studio legale, in considerazione del fatto che un avvocato di quello stesso studio aveva dapprima predisposto istanza per l'ammissione della società cliente alla procedura di amministrazione controllata, cui l’assistita era stata ammessa, e successivamente, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di quella, aveva predisposto istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, cui la società era stata parimenti ammessa, hanno, nella veste di cessionari, richiesto che venisse loro riconosciuto un credito professionale privilegiato ex art. 2751bis c.c.  non solo con riferimento al compenso relativo agli atti anteriori e preparatori all'istanza di ammissione all'amministrazione controllata, come agli stessi riconosciuto, ma anche con riferimento all’attività di assistenza prestata da quello stesso legale dalla data di apertura dell'amministrazione controllata sino all'omologazione del successivo concordato, ma sia il Tribunale che successivamente la Corte d’Appello, con decisione poi condivisa dalla Cassazione, hanno ritenuto che l'attività successiva andasse considerata di straordinaria amministrazione, come tale soggetta alla preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, autorizzazione che non vi era stata, né era stata provata la funzionalità di quell’ulteriore attività al risanamento dell’impresa in modo da poterla considerare come di ordinaria amministrazione, ragion per cui hanno rigettato tale istanza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23599.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: