Corte di Cassazione (3096/2020) – Procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare: possibile estinzione dei gravami su ordine del giudice, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni.

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Data di riferimento: 
10/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3096 – Pres. Guido Federico, Est. Paola Vella.

Procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene – Giudice dell’esecuzione - Ordine di cancellazione dei gravami - Estinzione di questi – Possibile non necessario decorso del termine previsto per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. – Questione deferita alle Sezioni Unite – Comparazione con quanto accade in ambito fallimentare.

Al fine di decidere della stabilità di un trasferimento coattivo intervenuto nell’ambito di una procedura esecutiva individuale quando sia dimostrato carente il titolo in base al quale detta procedura ha preso avvio, il Collegio ritiene che vada rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, la seguente questione di massima di particolare importanza: "Se, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell'art. 2878 c.c., n. 7, l'estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c."[nello specifico, la Corte al fine avvalorare la sua scelta di deferire alle Sezioni Unite quella decisione si è richiamata a quanto avviene in sede fallimentare, nel cui ambito anche in caso di revoca della dichiarazione di fallimento restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (L. Fall., art. 18, penultimo comma); la stessa Corte ha fatto riferimento in particolare al decreto del giudice delegato, ex art. 108, comma 2, L.F. la cui immediata esecutività si evincerebbe dal fatto che la norma subordina "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo" al solo versamento del prezzo, non anche al decorso del tempo per l'impugnazione, rectius del reclamo, ed ha sottolineato come, a suo giudizio "non si saprebbe agevolmente giustificare la ragione per la quale al trasferimento coattivo disposto in favore dell'aggiudicatario nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale debba esser riconosciuta una stabilità che è invece potrebbe essere negata in caso di analogo trasferimento intervenuto nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, quando nell'uno come nell'altro caso si sia dimostrato poi carente il titolo in base al quale dette procedure hanno preso avvio"] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23352

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