Corte di Cassazione (10820/2020) – Espropriazione presso terzi di crediti di debitore successivamente dichiarato fallito ed effetti che ne conseguono. Firma delle sentenze in costanza dell’emergenza da Covid-19.

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Data di riferimento: 
05/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. III, 05 giugno 2020, n. 10820 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Marco Rossetti.

Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione ex art 533 c.p.c. – Pronuncia - Successiva dichiarazione di fallimento dell’esecutato – Effetti che ne conseguono - Caducazione dell'ordinanza di assegnazione – Giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato - Cessazione della materia del contendere – Esclusione.

 

Pandemia da Covid-19 – Governo - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza - Sentenza emessa da giudice collegiale – Possibilità che sia firmata dal solo presidente – Ipotesi di impedimento riguardante l’estensore.

 

Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati. (Principio di diritto)

Le misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo, costituiscono impedimento che, laddove menzionato prima della sottoscrizione, consente che una sentenza emessa da giudice collegiale in quel contesto possa, ai sensi dell’art. 132, ultimo comma c.p.c., essere firmata dal solo presidente; ciò in ragione dell’impossibilità, ex art. 1, primo comma, lettera a) del DPCM 08 marzo 2020, per l’estensore di effettuare spostamenti in entrata ed uscita da territori particolarmente interessati dal diffondersi di quella pandemia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23751.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 19 aprile 2018, n. 9624  https://www.unijuris.it/node/4737]

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