Corte di Cassazione (15789/2021) – Concordato preventivo: possibile liquidazione da parte del tribunale del compenso al commissario giudiziale anche dopo la chiusura della procedura.

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Data di riferimento: 
07/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2021, n. 15789 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo – Commissario giudiziale – Chiusura della procedura – Tribunale -  Possibile liquidazione del compenso - Fondamento.

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, alla L. Fall., art. 39 - il cui comma 3 prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della procedura" - comporta che, a seguito della chiusura - per qualsiasi causa - della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse (Principio di diritto e massima ufficiale) [la Corte è pervenuta a tale decisione in quanto ha valutato che tanto in caso di evoluzione fisiologica della procedura di concordato preventivo, quanto in ipotesi di un suo sviluppo patologico, non è data la possibilità al commissario giudiziale di richiedere la liquidazione del compenso prima della chiusura della procedura] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25460/CrisiImpresa?Il-tribunale-pu%26%23242%3B-liquidare-il-compenso-una-volta-che-sia-stata-chiusa-la-procedura-di-concordato%3F#gsc.tab=0

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-giugno-2021-n-157...

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: