Tribunale di Bergamo – Fallimento e domanda c.d. “ultratardiva” di insinuazione al passivo: la decisione circa la sua ammissibilità va svolta nel corso della stessa udienza fissata per la decisione nel merito.

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Data di riferimento: 
09/10/2021

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata, 09 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Angela Randazzo, Giud. Elena Gelato.

Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione “ultratardiva” – Presupposto di  ammissibilità – Non imputabilità al creditore del ritardo - Momento in cui ne deve essere verificata o meno la sussistenza – Udienza fissata per la decisione anche nel merito – Ambito da privilegiarsi.

Con riferimento ad una domanda di insinuazione al passivo c.d. “ultratardiva”, la valutazione circa la sua ammissibilità ex art.101, quarto  comma, L.F., in ragione della non imputabilità al creditore istante del ritardo, o, al contrario, della sua inammissibilità, a motivo del fatto che il ritardo è dovuto a causa allo stesso addebitabile, va svolta, quale questione preliminare, nel corso dell'udienza destinata al suo esame nel merito, anziché, antecedentemente, nel corso di un procedimento incidentale avanti al giudice delegato che poi, a seconda del suo esito,  fisserà o meno l’udienza di verifica circa il suo contenuto e di valutazione delle prove offerte per poterla considerare accoglibile. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: