Tribunale di Forlì - Sovraindebitamento e accordo con i creditori: in sede di omologa, il c.d. cram-down previsto nei confronti dell'amministrazione finanziaria trova applicazione anche nei riguardi degli enti previdenziali.

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Data di riferimento: 
04/10/2021

Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile, 04 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Giudice Barbara Vacca.

Sovraindebitamento – Accordi con i creditori – Omologazione – Giudice - Cram-down fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria – Possibile applicazione anche del cram-down rispetto agli enti previdenziali – Fondamento - Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione – Analogia con quanto può avvenire in quei contesti.

Sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, stante l’evidente identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all’accordo di cui alla L. 3/2012 rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e il parallelismo tra le procedure, l’adesione c.d. forzosa dell’amministrazione finanziaria, prevista dall’art. 12, comma 3 quater,L. 3/2012 come introdotto dalla L. 176/2020, c.d. cram-down fiscale, che si verifica nel caso la “mancata adesione” alla proposta del soggetto sovraindebitato da parte di quell'amministrazione (espressione da intendersi come manifestazione di voto negativo) risulti decisiva ai fini dell'approvazione e l'accesso a quella procedura di composizione della crisi risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, deve ritenersi estensibile anche agli enti gestori della previdenza ed assistenza obbligatoria, come previsto per il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dagli artt.180 e 182 bis L.F. a seguito delle modifiche introdotte  dal D. L. 125/2020, convertito in L. 159/2020, di poco anteriore rispetto alla predetta L. 176/2020 [il Tribunale ha al riguardo sottolineato come, sempre in materia di sovraindebitamento, anche il D.Lgs. 147/2020, recante il correttivo al CCII, abbia modificato il testo dell’art. 80 riguardante l’omologa del concordato minore estendendo il c.d. cram-down non solo al caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (come era previsto nella versione originaria) ma anche alla mancata adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando le disposizioni previste per il concordato minore con quelle del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26035.pdf

[in merito all'essere l'accordo con i creditori ex L. 3/2012  strutturato nei suoi termini essenziali come il concordato preventivo, cfr. in questa rivista, ancorché quella decisione affronti la diversa questione della falcidia dell'IVA: Corte Costituzionale, 29 novembre 2019 n. 245 https://www.unijuris.it/node/4922].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: