Tribunale di Palermo - Accordi di ristrutturazione dei debiti: funzione e presupposti dell'omologazione forzosa (cram down) in caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria alla transazione contestualmente proposta.

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Data di riferimento: 
16/09/2021

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ. Fallimentare, 16 settembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Giovanni D'Antoni, Rel. Floriana Lupo, Giud. Gabriella Giammona.

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L F. - Proposizione contestuale di una transazione fiscale - Amministrazione finanziaria – Mancata adesione - Tribunale fallimentare – Possibile omologazione forzosa – Presupposti necessari per l'esercizio di un tale potere-dovere – Assenso dell'Agenzia delle Entrate - Decisività al fine del raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione – Relazione dell'attestazione - Riscontrata convenienza di quella procedura rispetto al fallimento.

Alla luce della ratio del novellato comma 4 dell’art. 182 bis L.F., la funzione dell’omologazione forzosa da parte del tribunale di un accordo di ristrutturazione dei debiti (c.d. cram down) è quella di perseguire il preminente interesse concorsuale attraverso il superamento delle resistenze degli uffici dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie alla proposta transattiva avanzata dal debitore, qualora risultino immotivate e l'assenso da parte di tali enti risulti decisivo al fine del raggiungimento della prescritta maggioranza di almeno il 60% dei crediti. Tali resistenze, consistenti sia nella mancata espressione del voto, sia nella manifestazione di un voto contrario (circostanze da considerarsi entrambe ricomprese nell'espressione “mancanza di adesione” cui detto articolo fa riferimento), si dimostrano infatti ingiustificate ed in contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione stabilito dall’art. 97 Cost. laddove ci si trovi in presenza di un’attestata convenienza di quella procedura rispetto al fallimento; circostanza questa che costituisce un'ulteriore presupposto perché l'esercizio di un tale potere-dovere da parte dell'organo giudicante possa trovare fondamento.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26136.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574 secondo la quale  la ratio della nuova transazione va ricercata non solo nell’interesse fiscale bensì anche nell’interesse concorsuale, quest'ultimo da considerarsi prevalente in quanto rappresenta la ragione fondativa delle procedure concorsuali, sempre più finalizzate alla conservazione dei valori aziendali].  

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: