Corte di Cassazione (8504/2021) – Accordi di ristrutturazione:spetta al tribunale fallimentare e non a quello tributario la giurisdizione sulle controversie conseguenti alla mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
25/03/2021

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 – Pres. Di Iasi, Rel. Manzon.

Accordi di ristrutturazione dei debiti– Transazione fiscale- Agenzia delle Entrate – Mancata adesione – Società contribuente – Impugnazione avanti alla Commissione tributaria provinciale – Difetto di giurisdizione  -  Natura tributaria delle obbligazioni – Contenuto non decisivo – Giurisdizione del Tribunale fallimentare – Fondamento – Finalità concorsuale dell'accordo transattivo.   

Nuovo Codice della Crisi - Entrata in vigore - procedure aperte anteriormente - Inapplicabilità - Possibile utilizzo a fini interpretativi della legge fallimentare - Continuità tra regime vigente e futuro - Presupposto necessario.

Spetta al tribunale fallimentare  e non alle Commissioni tributarie,  la giurisdizione in merito alla  controversia derivante dall'impugnazione della mancata adesione, in sede di accordi di ristrutturazione  dei debiti o in sede di concordato preventivo,  da parte dall’Agenzia delle Entrate ad una proposta di transazione fiscale, non risultando sufficiente a farla rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2, d.lgs 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) la mera natura giuridica delle obbligazioni che ne sono oggetto ed essendo, viceversa, necessario valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell’accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall’Ente impositore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[al riguardo la Corte ha sottolineato, richiamandosi alla previsione di cui all'art. 48, comma 5, del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come il legislatore della riforma abbia chiaramente  incastonato la transazione fiscale nel campo del diritto fallimentare, ed abbia chiaramente collocato l’istituto de quo all’interno delle procedure concorsuali ed alle loro, peculiari, finalità, piuttosto che nell’ambito delle procedure di attuazione dei tributi].

Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.(Massima ufficiale)

[Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo anteriore all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020]. 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25102#gsc.tab=0

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: