Corte d'Appello di Catania – Concordato con cessione dei beni omologato e decorrenza del termine annuale per richiederne la risoluzione. Facoltà per i creditori, anche concorsuali, di instare per il fallimento una volta venuta meno tale possibilità.

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Data di riferimento: 
28/06/2021

Corte d'Appello di Catania, Sez. I civ., 28 giugno 2021 – Pres. Giuseppe Ferreri, Cons. Rel.  Antonio Caruso,  Cons. Monica Zema.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Percentuale offerta ai creditori e tempistica – Indicazioni contenute nella proposta – Riferimento “aperto” - Non necessario tassativo rispetto – Alea legata ai tempi necessari alla liquidazione - Richiesta di risoluzione -  Decorrenza del termine annuale per la sua proposizione – Possibilità che il termine prospettato dal debitore risulti vincolante.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Omologazione - Istanza di risoluzione - Mancato rispetto del termine annuale o rigetto della domanda – Creditori nuovi e non – Possibilità di agire per la dichiarazione di fallimento – Necessità della previa risoluzione del concordato – Insussistenza – Creditori concordatari insoddisfatti – Istanza da proporsi con riferimento alla misura falcidiata.

Se è vero che in linea di principio nel concordato con cessione dei beni (non traslativa), la percentuale di pagamento offerta ai creditori presenta carattere meramente indicativo, al pari dei tempi previsti per la liquidazione dell'attivo, è anche vero che una deroga risulta possibile [nello specifico, il proponente, anziché fare riferimento “aperto” all'esaurimento della liquidazione, quale momento da cui fare decorrere il termine per un eventuale domanda di risoluzione, aveva espressamente stabilito il giorno a partire dal quale sarebbe decorso il termine annuale di cui al terzo comma, dell'art. 186 L.F. per poterla proporre, ragion per cui la  Corte distrettuale ha ritenuto che doveva ritenersi che quella clausola, liberamente inserita nella proposta di concordato dal debitore, costituisse appunto motivo di deroga alla valenza non impegnativa (quanto a percentuali e tempi di pagamento) delle indicazioni contenute nella stessa e che, già da quel giorno, il proponente potesse, pertanto, essere considerato inadempiente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'esaurimento del congegno previsto dall'art. 186 L.F. per potersi addivenire alla risoluzione del concordato, dovuto allo scadenza del termine per poterla richiedere o al rigetto della relativa domanda, riespande il potere comune dei creditori di assumere iniziative volte a far accertare la fallibilità del debitore, con possibilità di promozione delle stesse non solo da parte dei creditori già concorsuali (nella citata misura falcidiata), non essendosi, con il venir meno della possibilità da parte di quelli di richiedere la risoluzione del concordato, estinto l'obbligo del debitore di adempierlo, ma anche da parte del P.M. e dello stesso debitore, oltre che da parte di nuovi creditori. Spetta in ogni caso al Tribunale accertare se, alla data della sua decisione, sussista, o meno, lo stato attuale di insolvenza del debitore e ciò anche a prescindere da quello di crisi già posto a fondamento dell'ammissione alla procedura minore. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-catania-28-giugno-2021-pres-ferreri-est-caruso

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2011 n. 13817  https://www.unijuris.it/node/1188; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. VI - I civ., 11 dicembre 2017 n. 29632 https://www.unijuris.it/node/3836 ].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: