Corte di Cassazione (17352/2017) - Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile.

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Data di riferimento: 
13/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2017, n. 17352. Est. Terrusi.

Mutuo fondiario –Limite di finanziabilità – Violazione della normativa di cui all'articolo 38, comma 2, del TUB ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 – Conseguenze – Nullità

La conseguenza della violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario, richiamati dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB), consiste nella nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17853.pdf

[Cfr in questa rivista Cass., Sez. 1, 9 febbraio 2022, n. 4117 - https://www.unijuris.it/node/6057 che rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alle conseguenze della violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario.]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: