Corte di Cassazione (2217/2022) – Fallimento: il cessionario di un credito vantato nei confronti del fallito ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito è sorto anteriormente al fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/01/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2022, n. 2217 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Cessione di credito nei confronti del soggetto fallito – Legittimazione del cessionario a partecipare al concorso – Anteriorità del credito ceduto – Presupposto richiesto – Anteriorità dell’atto di cessione del credito – Irrilevanza.

Nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dall’anteriorità del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito stesso, suscettibile infatti d’essere ceduto anche dopo la declaratoria di fallimento. (Massima ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-gennaio-2022-n-2217-pres-genovese-est-vella

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26603.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: