Corte di Cassazione (6054/2022) – Ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva il debitore può, in luogo dell'ultimo bilancio non ancora redatto, depositare una relazione patrimoniale aggiornata.

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Data di riferimento: 
23/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2022, n. 6054 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Mauro  Di Marzio.

Concordato preventivo - Art. 161, comma 6, L. fall. - Deposito degli ultimi tre bilanci in sede di domanda di ammissione – Ultimo bilancio non ancora redatto - Deposito di una relazione patrimoniale aggiornata – Ammissibilità.

In tema di concordato preventivo con riserva, il deposito dei bilanci richiesto dall'articolo 161, comma 6, L. fall. si colloca in parallelo alla previsione contenuta nell'articolo 14 L. fall., in applicazione del quale l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti, ed ha pertanto ad oggetto l'assolvimento da parte del debitore dell'onere probatorio concernente l'osservanza delle soglie dimensionali, ai fini dell'accesso alla procedura richiesta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il deposito di una relazione patrimoniale aggiornata, in pendenza della proroga del termine di cui all'art. 2364, comma 2, c.c. dovesse ritenersi documentazione equipollente all'ultimo bilancio mancante ed ha, pertanto, confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva revocato tanto il decreto di inammissibilità del ricorso del debitore, quanto la coeva sentenza di fallimento). (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-febbraio-2022-n-6054-pres-scaldaferri-est-di-marzio

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26804.pdf

[in tema di possibilità per l'imprenditore di avvalersi per escludere la sua fallibilità non solo dei bilanci, ma di qualunque altra documentazione che possa nel concreto risultare utile a tale scopo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 luglio 2021, n. 21188 https://www.unijuris.it/node/5793; con riferimento alla necessità in sede di richiesta di autofallimento ex art. 14, quarto comma, L.F. del deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti gli ultimi tre esercizi al fine di consentire al tribunale di verificare la fallibilità del soggetto istante, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16117 https://www.unijuris.it/node/5157; con riferimento alla possibilità per il tribunale di pronunciare l'inammissibilità di una domanda di concordato con riserva laddove il debitore non depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33594 https://www.unijuris.it/node/5919 , decisione che però la Corte ha affermato non affrontare affatto la diversa questione del possibile deposito di documentazione equipollente, problematica nell'occasione della presente sentenza da essa viceversa esaminata

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: