Corte di Cassazione (10249/2022) – Fallimento: potere del giudice, in caso di leasing traslativo, concluso ante L. 124/2017 e risolto per inadempimento dell'utilizzatore poi fallito, di ridurre anche d'ufficio la c.d. clausola penale “di confisca”.

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Data di riferimento: 
30/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2022, n. 10249 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Paola Vella.

Fallimento -Leasing traslativo – Anteriore risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 136 e ss., L. n. 124/2017 – - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Secondo comma in particolare - Presenza di una clausola c.d. “ di confisca” - Potere correttivo del giudice – Riequilibrio dei contrapporti interessi delle parti – Eventuale riduzione ad equità.

La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 136 e ss. della L. n. 124/2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e comporta altresì il potere del giudice, anche d'ufficio, di ridurre secondo le condizioni la penale che preveda il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), in modo da contemperare secondo equità il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto. A tale fine, il giudice deve procedere alla stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia stato già venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento ai valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-marzo-2022-n-10249-pres-genovese-est-vella

[in tema di validità, sino all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 – 140, della L. 124/2017, che nell'ultimo di detti commi, ha in particolare confermato l'applicabilità della previsione dell'art. 72 quater L.F., della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e di diversificazione delle relative discipline in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, con previsione dell'applicabilità analogica dell'art. 1526 c.c. solo nella seconda delle due ipotesi, e di riconoscibilità del potere correttivo del giudice, ai sensi del secondo comma di detto articolo, di ridurre la c.d. “ clausola di confisca” laddove risulti eccessiva, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 https://www.unijuris.it/node/5465; in tema di nullità per contrarietà all'ordine pubblico e alla previsione di cui all'art. 1526 c.c. del c.d. “patto di deduzione”: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 ottobre 2018 n. 27935  https://www.unijuris.it/node/4539].

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