Corte di Cassazione (3471/2022) – Liquidazione coatta amministrativa: il provvedimento del tribunale che decide sull’ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice non è impugnabile in appello, ma solamente ricorribile in cassazione.

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Data di riferimento: 
03/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 febbraio 2022, n. 3471 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.

Società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Decisione del tribunale – Impugnazione mediante appello – Esclusione – Sola ricorribilità in cassazione – Fondamento.

In mancanza di una più specifica disciplina processuale, il provvedimento del tribunale che decide sull’ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa si deve ritenere non sia impugnabile in appello, ma solamente ricorribile per Cassazione; ciò ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, L.F, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, atteso che il combinato disposto dell’art. 194, alla luce del quale detta procedura è regolata dalle disposizioni del titolo V, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente, e dell’art. 209, comma 2, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007, che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a., sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore,  consente di ritenere che il riferimento all’appello contenuto nell’art. 255 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs 209/2005), che menziona sì l'appello, ma secondo "le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile” debba intendersi tacitamente abrogato, risultando chiaro che la sua permanenza nella norma è il frutto di un evidente difetto di coordinamento con le disposizioni sopra citate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/27217/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo%3A-il-riferimento-all%27appello-contenuto-nell%27art.-255-cod.-ass.-deve-intendersi-tacitamente-abrogato

[in tema di non proponibilità dell'appello avverso la decisione del tribunale che decide dell'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, ma del solo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, L.F, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006: cfr. in questa rivista : Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2021, n. 16549 https://www.unijuris.it/node/5743; in senso conforme Cassazione civile, Sez. I, 19 Gennaio 2017, n. 1331 https://www.unijuris.it/node/3195 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 dicembre 2018 n. 31474 https://www.unijuris.it/node/4507;in senso opposto: Cassazione civile, Sez. VI, 21 Luglio 2017, n. 18119 https://www.unijuris.it/node/3697

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: