Tribunale di Milano – Fallimento: il credito della P.A. per costi sostenuti per la bonifica di terreni inquinati è prededucibile solo se la massa fallimentare ne ha tratto vantaggio.

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Data di riferimento: 
27/04/2022

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 27 aprile 2022 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Guendalina Pascale, Giud. Francesco Pipicelli.

Fallimento – Stato passivo e opposizione – Credito della P.A. per costi di bonifica – Prededuzione – Intervento che avvantaggia la massa - Presupposto necessario,

Il credito derivante da costi di bonifica ambientale sostenuti dalla Pubblica Amministrazione, a motivo del non essere stato individuato il responsabile dell'inquinamento o del non avervi questi provveduto, è prededucibile, conformemente al disposto dell'art, 253, primo comma, D. Lgs 152/2006 che  ne attesta la natura di onere reale, solamente se la bonifica avvantaggia beni immobili acquisiti alla massa fallimentare, diversamente va ammesso al passivo in chirografo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-21-aprile-2022-pres-paluchowski-est-pascale

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705 https://www.unijuris.it/node/1865].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: