Tribunale di Milano – Fallimento: presupposti perché i crediti che risultano ceduti in blocco siano ammessi al passivo.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 02 maggio 2022 – Pres. Sergio Rossetti, Rel. Luca Giani, Giud. Rosa Grippo.
Fallimento – Crediti ceduti in blocco – Verifica da svolgersi da parte del giudice delegato – Prescrizioni pubblicitarie ex art. 58 del T.U.B. - Accertamento dell'avvenuto rispetto – Onere probatorio gravante in alternativa sul cessionario.
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di crediti che risultino ceduti in blocco ai sensi dell'art 54 del T.U.B. il giudice delegato è tenuto a verificare anche d'ufficio la sussistenza del diritto della società cessionaria a partecipare al riparto dell'attivo accertando che dell'avvenuta cessione sia stata data notizia, ai sensi dell'art 58, secondo comma, dello stesso T.U.B. mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e, altresì, anche mediane pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ciò in quanto il quarto comma del predetto articolo prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”; da parte sua, la creditrice istante, in caso di mancato adempimento di quelle prescrizioni pubblicitarie, è tenuta a fornire aliunde la prova dell'avvenuta cessione, nel rispetto delle regole generali in materia di onere probandi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)