Corte di Cassazione (15553/2022) – Concordato preventivo con assuntore omologato: legittimazione del creditore anteriore ad agire in executivis nei confronti del garante dell'assuntore ai sensi dell'art. 184, comma 1, ultima parte, L.F.

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Data di riferimento: 
16/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - L, 16 maggio 2022, n. 15553 – Pres. Rel. Adriano Piergiovanni Patti.

Concordato preventivo con assuntore omologato – Creditore del proponente – Legittimazione ad agire in executivis nei confronti del garante dell'assuntore – Fondamento.

In tema di concordato preventivo, il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi dell'art. 184, comma 1, ultima parte, L. fall., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, in quanto beneficiario della garanzia che ad esso accede e dà origine ad un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-16-maggio-2022-n-15553-pres-est-patti

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27563.pdf

[con riferimento al fatto che, anche in caso di fallimento del debitore conseguente alla risoluzione del concordato per il cui adempimento un terzo abbia prestato garanzia, la legittimazione ad agire nei confronti del garante spetti sempre ai singoli creditori in qualità di titolari del rapporto obbligatorio conseguente alla prestazione della garanzia, cfr. in questa rivista: Cassazione civile , 04 novembre 2011, n. 22913 https://www.unijuris.it/node/1241].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: