Corte di Cassazione (16773/2022) – Pagamenti eseguiti da Alitalia–Lai S.p.A. in amministrazione straordinaria: esenzione specifica da revocatoria ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2008. Interpretazione corretta dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F.

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Data di riferimento: 
24/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2022, n. 16773 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 1, comma 3, D.L. n. 80/2008 – Applicabilità a tutti i pagamenti eseguiti da Alitalia Lai S.p.A. nel periodo considerato da detta norma - Sussistenza – Necessità che i pagamenti risultino funzionali alla continuità aziendale - Limitazione da escludersi - Fondamento.

Revocatoria fallimentare – Interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. - Pagamenti eseguiti con un tempistica diversa dalla previsione contrattuale – Eventuale sistematica tolleranza da parte del creditore – Presupposto necessario per non considerarli eseguiti in ritardo – Esenzione possibile.

L'esenzione dalla revocatoria, disposta dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2008, attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia - Lai S.p.A. a far data dall'entrata in vigore del decreto legge e fino al termine indicato nel secondo comma dell'art. 1, e non ai soli pagamenti funzionali alla continuità aziendale della compagnia aerea, atteso che la norma stabilisce la piena equiparazione, ope legis, del piano effettuale, considerando ogni pagamento, eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all'art. 67 L. fall., sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento. (Massima Ufficiale)

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. va interpretato nel senso che non sono revocabili anche quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti; ciò in ragione dell'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-maggio-2022-n-16773-pres-cristiano-est-terrusi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27666.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454 e Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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