Corte di Cassazione (7580/2019) – La nozione di termini d'uso ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare va riferita alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/03/2019

Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580. Pres. Didone. Est. Federico.

Azione revocatoria fallimentare – Nozione dei termini d’uso di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) - Riferibilità alle modalità di pagamento invalse tra le parti. Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. (massima ufficiale)

[Vedi anche in questa rivista: App. Salerno 29 maggio 2019 https://www.unijuris.it/node/4723, Cass. 7 dicembre 2016  https://www.unijuris.it/node/3110)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22433.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: