Corte di Cassazione (26005/2026) - La revocabilità delle rimesse bancarie presuppone una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria, senza superare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

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Data di riferimento: 
30/09/2026

Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2026, n. 26005. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.

Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Natura solutoria – Riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria – Necessità – Esclusione della revocabilità in difetto.

Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Rimesse bilanciate – Collegamento con successive operazioni di addebito – Riduzione non durevole dell'esposizione – Esclusione della funzione solutoria.

Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Accertamento della riduzione consistente e durevole dell'esposizione – Valutazione di fatto – Ricorso per cassazione – Limiti.

Ai fini dell'assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, il requisito della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria, previsto dall'art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., non comporta il superamento della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, dovendosi comunque verificare che le operazioni abbiano avuto effettiva funzione di pagamento. Ne consegue che non sono revocabili le rimesse che non abbiano determinato una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del correntista nei confronti della banca.

In tema di revocatoria delle rimesse bancarie, il requisito della riduzione durevole dell'esposizione debitoria amplia il tradizionale criterio delle rimesse bilanciate, rendendo non indispensabile, ai fini dell'esclusione della funzione solutoria, la dimostrazione di uno specifico collegamento cronologico e causale tra l'operazione di accredito e quella di addebito, ovvero dell'esistenza di un accordo, anche tacito, volto alla realizzazione di un servizio di cassa privo di funzione creditizia. Assume invece rilievo determinante la circostanza che la riduzione dell'esposizione debitoria non si sia apprezzabilmente protratta nel tempo.

In tema di revocatoria delle rimesse bancarie, l'accertamento circa la consistenza e la durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di una violazione di legge, si risolva nella contestazione di tale accertamento, senza individuare uno specifico errore nell'applicazione della disciplina della revocatoria.

[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5848 – https://www.unijuris.it/node/9106 che ribadisce espressamente la necessità di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie anche dopo la riforma della legge fallimentare del 2006. Precisa inoltre che l'assenza di una riduzione consistente e durevole dell'esposizione costituisce un'eccezione alla revocabilità, da allegare e dimostrare a cura della banca.Cfr anche Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5847 -  https://www.unijuris.it/node/9012 la quale afferma che la natura solutoria della rimessa costituisce un presupposto della revocabilità e che la mancanza di una riduzione consistente e durevole dell'esposizione rappresenta un fatto impeditivo, la cui prova incombe sulla banca convenuta in revocatoria.]

Commento

La pronuncia si inserisce nel recente orientamento della Suprema Corte volto a riaffermare, anche dopo la riforma della disciplina revocatoria, la persistente rilevanza della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, chiarendo che il requisito della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria non sostituisce, ma integra, quello della natura solutoria della rimessa. Di particolare interesse è la precisazione secondo cui il criterio della durevolezza amplia la tradizionale nozione di rimesse bilanciate, consentendo di escluderne la revocabilità anche indipendentemente dalla prova di uno specifico accordo tra banca e correntista, qualora non si sia verificato un apprezzabile e duraturo abbattimento dell'esposizione debitoria. La decisione conferma così l'indirizzo espresso dalle pronunce nn. 5847 e 5848 del 2026, destinato a conservare rilevanza anche nell'applicazione dell'art. 166, terzo comma, lett. b), CCII.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: