Corte di Cassazione (34494/2023) – Fallimento: le rimesse bancarie effettuate in periodo sospetto su un conto corrente non operativo non sono soggette alla esenzione e alla limitazione della revocabilità ai sensi dell'art. 67, terzo comma lettera b).

Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2023, n. 34494. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.
Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie su conto corrente non operativo – Inapplicabilità dell' art. 67, terzo comma, lettera b) - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)
[Cfr anche in questa rivista: Tribunale Ordinario di Padova, Sez. II civ., 07 ottobre 2021 – https://www.unijuris.it/node/5876]