Corte di Cassazione (17220/2023) – Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie: principi di diritto in tema di mutatio libelli e di prova della data dei contratti basata sulle risultanze della Centrale Rischi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2023, n. 17220 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Andrea Fidanzia.
Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Curatela - Domanda di revoca di una somma determinata con salvezza di eventuali modifiche in aumento – Giudice del merito – Riconoscimento di un importo superiore - Ipotesi rientrante nel divieto di mutatio libelli – Esclusione – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Data certa dei contratti di apertura di credito – Prova basata sulle risultanze della Centrale Rischi – Inidoneità – Fondamento.
“In tema di domanda giudiziale, non incorre nel divieto di mutatio libelli la curatela che, dopo aver indicato in modo esemplificativo alcune specifiche rimesse di cui abbia chiesto la revoca, invochi, nello stesso atto introduttivo del giudizio, sia pure con formula tralaticia o d’uso, la declaratoria di inefficacia delle ulteriori accertabili attraverso complessi accertamenti tecnici, restando, infatti, comunque invariati la causa petendi ed il petitum della domanda. In particolare, la richiesta di revoca di una somma determinata (con riferimento alle rimesse già individuate dalla curatela) non ha l’effetto di limitare il quantum domandabile, ove tale indicazione sia espressamente formulata con salvezza di eventuali modifiche, anche in aumento, all’esito di una consulenza contabile”. (Principio di diritto) [nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non ricorresse a fronte del riconoscimento da parte della Corte d'Appello di un importo maggiorato un'ipotesi di mutatio libelli in quanto la curatela aveva già nell’atto introduttivo del giudizio in primo grado richiesto la revoca delle rimesse ulteriori “per il diverso, maggiore o minore importo che il giudice vorrà stabilire, del caso previa CTU”, pur non individuandole specificamente, come avvenuto per le altre dieci di cui aveva quantificato l'ammontare, e non aveva quindi specificatamente perimetrato il petitum e la causa petendi solo a quelle espressamente richiamate]. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)
“Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall., le risultanze della Centrale Rischi sono inidonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito, in considerazione della natura unilaterale di tali comunicazioni che le singole banche fanno alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la quale non è tenuta a svolgere alcun controllo sulla verità delle informazioni inviate” (Principio di diritto) [al riguardo la Corte si è richiamata a quanto emergeva dalla circolare n. 139 dell’11.2.1991 della Banca d’Italia, la quale, alla sezione seconda, capitolo primo, denominato “Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti” (alla Centrale Rischi) ha in particolare stabilito che “essi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l’esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere sulla corretta rappresentazione della posizione della clientela”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)