Tribunale di Bergamo – Concordato semplificato – Assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale con specifico riferimento all’azione di responsabilità ed alle azioni revocatorie.
Tribunale di Bergamo, 22 luglio 2026, Pres. Scibetta, Est. Verzeni
Concordato semplificato – Omologazione – Giudizio comparativo con la liquidazione giudiziale – Non pregiudizio dei creditori – Elementi sopravvenuti – Offerte irrevocabili di acquisto – Incrementi dell’attivo e disponibilità liquide – Finanza esterna – Azioni revocatorie, restitutorie e di responsabilità – Irrilevanza ai fini della comparazione – Fondamento.
In tema di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, il giudizio diretto ad accertare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale deve essere condotto sulla base di una valutazione concreta e attuale delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti rispetto alla relazione dell'ausiliario e, in particolare, delle offerte irrevocabili di acquisto, degli incrementi dell'attivo, delle disponibilità liquide maturate nel corso della procedura e degli apporti di finanza esterna. Nel compiere tale comparazione, le potenziali azioni revocatorie, restitutorie o di responsabilità esperibili nell'eventuale liquidazione giudiziale non possono costituire, di per sé, un elemento idoneo a rendere quest'ultima preferibile rispetto al concordato semplificato, posto che, ai sensi dell'art. 115 CCII, richiamato dall'art. 25 septies CCII, analoghe azioni possono essere esercitate anche dal liquidatore del concordato semplificato. Ne consegue che il requisito del non pregiudizionon richiede che il concordato semplificato assicuri ai creditori il risultato economicamente migliore in assoluto, ma che, sulla base degli elementi concretamente disponibili e attuali, garantisca a ciascun creditore un'utilità e non prospetti un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile nella liquidazione giudiziale.È pertanto legittima l'omologazione della proposta quando gli elementi sopravvenuti nel corso della procedura consentano di superare le valutazioni meramente prognostiche o prudenziali contenute nella relazione dell'ausiliario e dimostrino, in concreto, l'assenza di pregiudizio per il ceto creditorio.
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-22-luglio-2026-pres-scibetta-est-verzeni
[Cfr in tema, in questa rivista: Trib. Parma, 13 settembre 2024 (https://www.unijuris.it/node/8534 ), Trib. Milano, 17 dicembre 2024 (https://www.unijuris.it/node/8164 ), Corte d'Appello di Firenze, 5 febbraio 2025 (https://www.unijuris.it/node/8403 )
