Corte d'Appello di Firenze- Concordato semplificato: la procedura deve ritenersi esclusivamente liquidatoria anche se sia prevista la possibilità di una breve continuità che sia esclusivamente volta a non disperdere il patrimonio aziendale.

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Data di riferimento: 
05/02/2025

Corte d'Appello di Firenze, Sez. Seconda Volontaria Civile, 05 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Ludovico Delle Vergini, Cons. Rel. Fabrizio Nicoletti, Cons. Luigi Nannipieri.

Concordato semplificato - Procedura con finalità esclusivamente liquidatoria – Non utilizzabilità per perseguire la continuità aziendale – Necessità che il piano preveda una durata compatibile con il conseguimento di detto risultato finale.

La proposta di concordato semplificato può essere omologata quando il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Per verifica della regolarità del procedimento, stante la sua finalità esclusivamente liquidatoria in quanto, pur non venendo espressamente escluso, non può essere utilizzato per perseguire la continuità aziendale, si deve intendere quale riscontro da eseguirsi da parte del tribunale che, pur non venendo prevista una durata massima, l’ambito temporale previsto dalla proposta sia limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l’esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile. In quest’ottica, quindi, è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell’azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all’ordinaria amministrazione, nell’ottica di non disperdere il patrimonio aziendale, essendo quella di pervenire alla vendita del compendio aziendale il solo obiettivo che il piano di concordato semplificato può prevedere. Per tale motivo, il fatto che preveda, una gestione pluriennale dell’impresa finalizzata alla continuità aziendale anche solo transitoria [nello specifico di cinque anni], in modo da poter verosimilmente acquisire la liquidità necessaria al pagamento di creditori, si deve considerare non in linea con tale prospettiva, anche se sia previsto che dopo tale periodo di tempo, a fronte di una manifestazione di interesse da parte di un soggetto già individuato, come eventualmente modificabile in proposta irrevocabile d'acquisto, la liquidazione di detto complesso aziendale possa avere comunque luogo, perché ciò consisterebbe di fatto nella mera trasformazione della continuità diretta nella continuità indiretta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32797/CrisiImpresa?Il-concordato-semplificato-%C3%A8-compatibile-con-un-piano-che-preveda-una-gestione-pluriennale-dell%E2%80%99impresa-finalizzata-alla-continuit%C3%A0-aziendale%3F

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza