Tribunale di Padova - Concordato semplificato ed esdebitazione del socio illimitatamente responsabile fideiussore .

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/06/2026

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 15 giugno 2026 – Giudice Unico Paola Rossi.

Concordato semplificato – Omologazione – Effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – Socio fideiussore – Esdebitazione – Estensione – Sussistenza.

In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il rinvio operato dall'art. 25-sexies, comma 8, CCII all'art. 117 CCII comporta che, intervenuta l'omologazione, la proposta concordataria vincoli tutti i creditori anteriori, anche in assenza di una votazione degli stessi, essendo il controllo giudiziale sulla proposta e sulle eventuali opposizioni sostitutivo del voto dei creditori. Gli effetti del concordato si estendono, salvo patto contrario, ai soci illimitatamente responsabili della società debitrice, anche quando abbiano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni sociali, poiché la responsabilità derivante dalla qualità di socio prevale, ai fini concordatari, sull'ulteriore titolo di garanzia personale. Ne consegue che il creditore non può procedere esecutivamente nei confronti del socio per i crediti sociali anteriori se non nei limiti e secondo le modalità previste dal concordato omologato, in mancanza di una specifica esclusione della posizione debitoria dal piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-12-giugno-2026-est-rossi

[nello stesso senso, in ambito fallimentare e con riferimento all’art. 184, secondo comma, L.F., cfr. in questa rivista: Tribunale di Padova, 31 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/5575 e Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024 https://www.unijuris.it/node/8152].

Commento

L'aspetto più significativo della pronuncia è l'applicazione dell'art. 117 CCII al concordato semplificato: l'assenza del voto dei creditori non impedisce l'estensione degli effetti dell'omologazione al socio illimitatamente responsabile, anche se fideiussore, perché la verifica giudiziale della proposta e delle opposizioni assolve la funzione di controllo propria della procedura. Il principio è rilevante anche per distinguere il socio fideiussore dal terzo garante estraneo alla compagine sociale, i cui diritti del creditore restano invece impregiudicati ai sensi dell'art. 117, comma 1, CCII.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza