Tribunale di Isernia - Concordato semplificato: le misure cautelari non possono essere utilizzate per eludere il limite massimo di dodici mesi delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
19/05/2026

Tribunale Isernia, 19 Maggio 2026. Est. Colaruotolo.

Concordato semplificato – Misure protettive – Durata massima – Limite di dodici mesi – Misure cautelari – Contenuto coincidente con le misure protettive – Inammissibilità – Elusione del termine massimo.

Nel concordato semplificato, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII, non sono ammissibili misure cautelari che, per contenuto ed effetti, si risolvano nella mera prosecuzione della protezione generalizzata accordata dalle misure protettive, poiché ciò determinerebbe un'elusione del limite temporale stabilito dalla legge. Le misure cautelari ex art. 54 CCII devono pertanto presentare una funzione propria e non possono essere utilizzate per ottenere, sotto diversa qualificazione, la medesima sospensione generalizzata delle iniziative individuali dei creditori oltre il termine massimo di legge. Il limite temporale deve essere interpretato anche alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023, che impone un equilibrio tra l'esigenza di consentire al debitore di perseguire il risanamento e quella di evitare una compressione indefinita dei diritti dei creditori.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34857/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-limiti-temporali-delle-misure-protettive-e-inammissibilit%C3%A0-di-misure-cautelari-sostitutive

[Cfr anche, in questa rivista: Tribunale di Trieste, 11 dicembre 2025 - https://www.unijuris.it/node/8856, secondo cui è inammissibile la richiesta di una misura cautelare avente contenuto identico alle misure protettive, quando sia già decorso il termine massimo, perché tale richiesta costituirebbe un aggiramento della disciplina sulla durata. Vi è tuttavia un precedente di segno opposto: Tribunale di Nola, 24 ottobre 2025 - https://www.unijuris.it/node/9042 aveva infatti ritenuto possibile che le misure cautelari ex art. 54 CCII potessero assicurare una continuità funzionale della tutela anche dopo la scadenza del termine massimo delle misure protettive, purché sussistessero i relativi presupposti cautelari.]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza