Tribunale di Milano – Concordato semplificato: il parere dell'esperto sui risultati della liquidazione costituisce attività già remunerata e non giustifica un compenso aggiuntivo.
Tribunale Milano, 16 Luglio 2026. Pres. De Simone. Est. Grippo.
Composizione negoziata – Concordato semplificato – Parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte – Compenso autonomo – Esclusione.
Concordato semplificato – Parere dell'esperto ex art. 25-sexies, comma 3, CCII – Rapporto con la relazione finale della composizione negoziata – Natura integrativa – Conseguenze.
Composizione negoziata – Esperto – Nomina da parte della commissione camerale – Qualifica di ausiliario del giudice – Esclusione – Compenso – Disciplina applicabile.
Il compenso spettante all'esperto della composizione negoziata, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 25-ter CCII, deve ritenersi comprensivo anche dell'eventuale attività successivamente svolta dal medesimo esperto ai fini della redazione del parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII, nell'ambito del procedimento di concordato semplificato, non essendo configurabile, in relazione a tale ulteriore attività, un autonomo diritto al compenso.
Il parere che l'esperto della composizione negoziata è chiamato a rendere, nell'ambito del successivo procedimento di concordato semplificato, con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, pur comportando lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella precedentemente espletata, non presenta un oggetto del tutto nuovo, risolvendosi in un'integrazione della relazione finale già redatta ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII; ne consegue che tale attività deve ritenersi ricompresa nel compenso unitario spettante all'esperto ai sensi dell'art. 25-ter CCII.
L'esperto della composizione negoziata, essendo nominato dalla commissione costituita presso la Camera di commercio e non dall'autorità giudiziaria, non assume la qualifica di ausiliario del giudice, in conformità alla natura non giudiziale del percorso compositivo. La disciplina del compenso contenuta nell'art. 25-ter CCII, in quanto comprensiva anche dell'eventuale parere richiesto nel successivo concordato semplificato, non presenta una lacuna normativa che giustifichi il ricorso all'applicazione analogica delle disposizioni relative alla remunerazione degli ausiliari giudiziari.
Commento
Il Tribunale di Milano affronta il problema della remunerazione dell'attività svolta dall'esperto della composizione negoziata nella successiva fase del concordato semplificato, affermando che il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, pur richiedendo un impegno professionale ulteriore, costituisce un'integrazione della relazione finale già predisposta dall'esperto e deve pertanto ritenersi compreso nel compenso disciplinato dall'art. 25-ter CCII. Il Tribunale esclude inoltre la possibilità di applicare analogicamente i criteri di liquidazione previsti per gli ausiliari del giudice, non rivestendo l'esperto tale qualifica. Ne consegue l'insussistenza di un autonomo diritto al compenso per il parere richiesto nell'ambito del concordato semplificato. La soluzione adottata, pur coerente con una lettura unitaria dell'incarico dell'esperto, può suscitare perplessità nei casi in cui il parere richieda attività particolarmente complesse e onerose, svolte anche a distanza di tempo dalla conclusione della composizione negoziata. Il provvedimento privilegia infatti l'unitarietà del compenso rispetto alla distinta remunerazione delle prestazioni professionali successive. [ Nel caso specifico l'opposizione allo stato passivo è stata accolta soltanto per € 130,80, relativi a spese documentate di viaggio, ammesse in prededuzione chirografaria, mentre è stata respinta la richiesta di € 7.378,87, oltre accessori, per il compenso aggiuntivo.]
