Tribunale di Parma – Concordato semplificato: presupposti richiesti perché possa accedersi a quella procedura.
Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 13 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Marco Vittoria, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Filomena Errico.
Concordato semplificato – Rapporto con la liquidazione giudiziale – Necessità che assicuri un risultato almeno equivalente – Motivo sottostante.
Concordato semplificato– Ulteriore presupposto - Necessità che garantisca un'utilità per tutti i creditori – Non previsione di alcuna soglia minima – Fondamento.
Con riferimento al presupposto richiesto perché sia possibile accedere al concordato semplificato come rappresentato dall’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, si deve ritenere che lo stesso consista nel raggiungimento di un risultato minimo di equivalenza tra la proposta in quella sede formulata e la liquidazione giudiziale e non già della massima soddisfazione del ceto creditorio astrattamente possibile; ciò in quanto il concordato, anche nell'ipotesi che i risultati conseguibili siano gli stessi nelle due procedure, può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto. Nella prospettiva, come nel caso di specie, della continuità indiretta (derivante, in presenza della offerta d'acquisto dell'azienda del debitore da parte dell'attuale affittuario, dall'esito della procedura competitiva come necessariamente volta alla liquidazione di quel bene alle migliori condizioni) tali vantaggi possono consistere nella conservazione dell’operatività dell’impresa e dei rapporti con fornitori e dipendenti e nella prosecuzione della riscossione tributaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto all’utilità che la proposta di concordato semplificato è necessariamente tenuta a garantire a ciascun creditore (art. 25 sexies, comma V, C.C.I.), che costituisce un ulteriore necessario presupposto di ammissibilità della stessa, deve evidenziarsi come, seppure quella procedura appartenga pur sempre alla categoria dei concordati liquidatori, non sia necessario che preveda alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori onde la proposta non possa essere rigettata in ragione dell’eventuale esiguità delle prospettive di soddisfacimento di quelli stessi; ciò si deve ritenere giustificato dal suo rappresentare uno strumento residuale di risoluzione concordata della crisi, attivabile all’esito della CNC e della ponderata esclusione di ipotesi negoziali alternative, con caratteristiche uniche in quanto sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di presupposti necessari, cfr. in questa rivista: Tribunale di Treviso, 03 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7257].
