Tribunale di Catania – Iscrizione al RI di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: non necessità che il tribunale attenda il decorso dei 90 giorni concesso agli enti impositori per aderire prima di esprimersi sull'omologabilità.

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Data di riferimento: 
19/01/2023

Tribunale di Catania, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 19 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lucia De Bernardin, Giud. Fabio L. Ciraolo.

Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale – Iscrizione al registro delle imprese  - Enti impositori - Novanta giorni successivi – Termine loro riconosciuto per decidere se aderire o meno – Tribunale – Decisione sull'omologa – Possibile pronuncia prima di detta scadenza.

L'accordo di ristrutturazione che preveda la c.d. transazione fiscale dev'essere iscritto al RI e depositato per l'omologazione in Tribunale dopo il decorso del termine di giorni 90 concesso agli enti impositori per aderire ai sensi dell'art. 63, 2° comma, CCI. Ove tuttavia l'accordo di ristrutturazione venga depositato per l'omologa prima del decorso di tale termine, il Tribunale può esprimersi sull'omologabilità subito, senza dover attendere il decorso del predetto termine.

[nello specifico, il Tribunale ha rilevato che, essendo l'amministrazione finanziaria  di fatto l'unica creditrice effettiva e non essendosi la stessa ancora pronunciata in merito alla proposta di transazione fiscale  avanzata dal debitore,  quello depositato doveva considerarsi più che un accordo di ristrutturazione un testo su cui erano in corso trattative, a fronte delle quali lo stesso debitore aveva formulato anche istanza di misure protettive, ed  ha pertanto fissato da subito un apposita udienza, nel corso della quale, senza attendere il decorso dei 90 giorni, tenuto conto che non pareva sussistere nel sistema del codice della crisi alcun diritto del debitore di accedere a qualsivoglia strumento di regolazione della crisi in qualsiasi momento, dovendosi piuttosto rimarcare l'esistenza di un preciso onere di corretta gestione della crisi,  ha rigettato la domanda di omologa di quello che avrebbe dovuto essere un accordo di ristrutturazione, ma non lo era, senza neppure pronunciarsi  nel merito  della richiesta di misure protettive dovendo trovare applicazione, in quel caso, il disposto dell'art. 54, secondo comma, e non quello del terzo comma, CCII]

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-19-gennaio-2023-pres-sciacca-est-de-bernardin

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28620.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza