Corte di Appello di Bologna – Nella vigenza della legge fallimentare il debitore può beneficiare dell'esdebitazione solo a seguito della chiusura della procedura prevista da quella normativa.

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Data di riferimento: 
27/01/2023

Corte di Appello di Bologna, Sez. III civ., 27 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Anna De Cristofaro, Cons. Luciano Varotti e Andrea Lama.

Debitore – Istanza di esdebitazione – Richiesta formulata con riferimento ad una procedura svolta nella vigenza della legge fallimentare – Chiusura della stessa – Presupposto necessario – Nuova disciplina introdotta dal codice della crisi e dell'insolvenza – Inapplicabilità – Fondamento.

Nel sistema normativo della legge fallimentare, l’istituto della esdebitazione rappresenta, dato che la regola, salvo quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti, è quella dettata dall'art. 120, terzo comma, L.F., che prevede che a seguito della chiusura  della procedura fallimentare i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, una evenienza eccezionale che può configurarsi solo in presenza di determinati presupposti espressamente indicati, dovendosi bilanciare, da un lato, le esigenze del fallito, anche nell'interesse del mercato, di avviare una nuova attività imprenditoriale, libero dai debiti accumulati in passato se non soddisfatti nel corso della procedura fallimentare (c.d. fresh start), e, dall'altro, la tutela dei creditori rimasti appunto insoddisfatti che subirebbero una ingiusta limitazione della propria posizione [nello specifico, la Corte distrettuale a fronte della richiesta del fallito, come dal Tribunale non accolta, di poter beneficiare dell'esdebitazione ancor prima della chiusura della procedura fallimentare (a quel momento pur durata  già 10 anni), l'ha respinta in quanto ha valorizzato il fatto che l'art. 143 L.F. prevede chiaramente che l’esdebitazione può essere concessa dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento ovvero, su istanza del fallito, entro l'anno successivo, onde la mancata esplicita indicazione del "dies a quo" per poter effettuare una richiesta in tal senso non poteva necessariamente comportare che fosse consentito al debitore  richiedere l'esdebitazione prima della chiusura del fallimento perché ciò avrebbe comportato un'attività interpretativa che andava molto al di là della lettera e dello spirito di detta norma]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28680.pdf

[Il Collegio, a sostegno della sua interpretazione, ha d'altro canto rilevato di non poter neppure applicare la disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che all'articolo 278 C.C.I. riconosce la facoltà di debitore di conseguire il beneficio in oggetto decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (e quindi anche prima della sua chiusura), trattandosi di norma in quel momento non ancora entrata in vigore e quindi non invocabile neppure in linea di principio per non violare le disposizioni finali e transitorie che regolano l'entrata in vigore del nuovo codice. Da ultimo, ha anche precisato che nessuna disparità di trattamento poteva essere individuata avuto riguardo, da un lato, all'imprenditore fallito vigente la vecchia legge fallimentare e, dall'altro, al debitore soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di istituti differenti, ispirati da concezioni radicalmente opposte in quanto il  codice della crisi che, come è noto, ha radicalmente modificato la disciplina della crisi d'impresa,  ha previsto istituti che non sono assimilabili al fallimento "vecchia maniera" e favorito soluzioni alternative di composizione della crisi, rispetto alle quali la liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale si applica l'istituto della esdebitazione diversamente concepito, dovrebbe avere un'applicazione residuale].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: