Corte di Cassazione (2176/2023) – Possono trovare applicazione anche rispetto alla revocatoria ordinaria esercitata del curatore ed a quella esercitata al di fuori del fallimento e dallo stesso proseguita le esenzioni ex art. 67, terzo comma, L.F.

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Data di riferimento: 
24/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2023, n. 2176 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento – Azioni revocatorie – Casi di esenzione previsti dall'art. 67, terzo comma, L.F. - Applicabilità possibile anche alla revocatoria ordinaria fallimentare e non – Presupposti necessari.

In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, della L. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-gennaio-2023-n-2176-pres-cristiano-est-mercolino

[in tema di applicabilità dell'esenzione ex art . 67, terzo comma, L.F., in particolare di quella di cui alla lettera e), solo alla revocatoria fallimentare e non anche alla revocatoria ordinaria di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sede di accordi di ristrutturazione, cfr. in senso difforme dalla tesi ora sostenuta: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3778 https://www.unijuris.it/node/4569; con riferimento alle ipotesi previste dalle lettere a) e b) in cui l'esenzione si pone in collegamento con l'ordinaria gestione dell'impresa: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 luglio 2021, n. 19373 https://www.unijuris.it/node/5813; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454 e Cassazione civile, Sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835; in tema di improcedibilità dell'azione proposta dal singolo creditore, nei confronti del debitore poi fallito, salva l'eventuale prosecuzione del giudizio da parte del curatore: Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008 n. 29420 https://www.unijuris.it/node/1261 e Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 luglio 2020, n. 13862 https://www.unijuris.it/node/5501 ].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: