Corte di Cassazione (3778/2019) - Stato passivo ed eccezione revocatoria incidentale sollevata dal curatore. Esenzione da revocatoria fallimentare e non ordinaria di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sede di accordi di ristrutturazione.

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Data di riferimento: 
08/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3778 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione – Credito e prelazione - Titoli su cui sono fondati – Curatore – Eccezione di inefficacia – Proposizione solo in sede di opposizione  - Prescrizione dell'azione revocatoria – Irrilevanza – Ammissibilità della revocatoria incidentale – Effetto – Esclusione del credito o della garanzia.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Esecuzione -  Atti, pagamenti e garanzie posti in essere -  Esenzione da revocatoria fallimentare – Assoggettabilità a revocatoria ordinaria – Ragioni.

Nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell'art. 95, comma 1, l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, può eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l'azione revocatoria fallimentare, né ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 l. fall. Qualora, tuttavia, non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l'inefficacia del titolo del credito o della garanzia, né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all'ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale. (Massima ufficiale)

L'esenzione di cui al terzo comma dell'art. 67, lettera e), L.F., per cui  «non sono soggetti  all'azione revocatoria» gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere [tra gli altri, come nel caso specifico]   in esecuzione  ... dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis L.F.», si  deve ritenere che si riferisca solo all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dai due commi precedenti di detto articolo, e non anche all'azione revocatoria ordinaria contemplata dall'art. 66 L.F., espressamente disciplinata «secondo le norme del codice civile»; ciò, oltre che per la diversità delle situazioni tutelate dalle due azioni e dei relativi presupposti, sia in quanto, laddove (art. 69 L.F.) il legislatore ha voluto prevedere l'opposto, ha fatto diverso ed esplicito riferimento omnicomprensivo alle «azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione» [tutte quelle disciplionate nella Sezione III del Capo II del Titolo II della legge fallimentare], sia in quanto, nel disciplinare l'analogo "accordo di ristrutturazione dei debiti" contemplato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha, viceversa, previsto chiaramente nell'art. 12, comma 5, che «Gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267», prevedendone perciò implicitamente l'ordinaria assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria (cd. pauliana) di cui all'art. 2901 cod. civ., come richiamata dall'art. 66 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 23 gennaio 2013 n. 1533  https://www.unijuris.it/node/1979 e 04 aprile 2013 n. 8246 https://www.unijuris.it/node/1926 ]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21322.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: