Corte di Cassazione (2153/2023) – Affinché la vendita di prodotti agricoli possa considerarsi attività connessa ai fini dell'esenzione da fallimento è necessario che l'imprenditore provi che concerne prevalentemente il frutto del suo lavoro.

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Data di riferimento: 
24/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2023, n. 2153 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi Abete.

Imprenditore agricolo – Commercializzazione di prodotti suoi ma anche di terzi - Non manipolazione, trasformazione o valorizzazione di questi - Esenzione da fallimento quale attività da considerarsi connessa – Prevalenza della vendita di prodotti frutto del suo lavoro – Condizione necessaria – Prova posta a suo carico – Fondamento.

Affinché un imprenditore agricolo che eserciti attività di commercializzazione di prodotti non solo derivanti della sua attività di coltivazione ma anche provenienti da terzi, da lui non manipolati, trasformati o valorizzati, possa ritenersi, laddove insolvente, non fallibile perché svolgente un attività da considerasi comunque “connessa” a quella “essenziale” ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, c.c., risulta necessario che, in ossequio al principio di cui all'art. 2697, secondo comma, e del principio di vicinanza della prova, dimostri che l'attività di commercializzazione di prodotti frutto del suo lavoro risulta prevalente rispetto a quella concernente prodotti di terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29420.pdf

[cfr. nello stesso senso in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1049 https://www.unijuris.it/node/5526 e Cassazione civile, Sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16614 https://www.unijuris.it/node/3386].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: