Tribunale di Lecco – Azione esecutiva proseguita dal fondiario dopo il fallimento della società debitrice e facoltà del curatore di avviare la procedura di liquidazione degli immobili del debitore ipotecati a garanzia del finanziamento concessogli.

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Data di riferimento: 
29/05/2023

Tribunale di Lecco, Sez. I civ. - Fallimentare, 29 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Edmondo Tota.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Curatore - Vendita di immobili del fallimento ipotecati a garanzia di precedenti finanziamenti – Azione esecutiva individuale proseguita in corso di fallimento dal creditore fondiario – Compatibilità tra le due procedure - Criterio di coordinamento - Prevalenza della vendita conclusasi anteriormente col trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario – Responsabilità per danni a carico del gestore della vendita conclusasi con un'ulteriore inutile aggiudicazione.

Contemporaneità tra due procedure esecutive – Dottrina precedente - Dubbi di compatibilità – Interrogativi che non hanno più senso - Liquidazione degli immobili ipotecati a vantaggio del creditore fondiario - Vendita da considerarsi coattiva ma non giudiziale – Eterogeneità rispetto a quella promossa da quel creditore – Ammissibilità dello svolgimento contestuale delle due procedure – Tesi attuale.

Fallimento – Liquidazione di immobili ipotecati a favore del creditore fondiario – Contestualità tra esecuzione individuale e liquidazione concorsuale – Garanzia di ottenimento di miglio attivoda parte del curatore – Responsabilità gravante sullo stesso.

Anche in pendenza dell’azione esecutiva proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell'art. 41, comma 2, del TUB dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice e malgrado l’ordinanza di vendita degli immobili della fallita, ipotecati a garanzia del finanziamento concessole, già pronunciata dal giudice dell’esecuzione individuale, il curatore ha facoltà, in alternativa all’intervento nella procedura, di intraprendere in ogni momento a sua volta la liquidazione di quei beni; in tal caso l’attività di liquidazione condotta dal curatore e l’espropriazione singolare possono, non essendo incompatibili, entrambe proseguire in competizione tra loro e, in difetto di un appropriato coordinamento tra il curatore e il professionista delegato, il concorso tra procedure, quella individuale e quella concorsuale, va risolto in base all’anteriorità del provvedimento che dispone il trasferimento del bene a favore dell'aggiudicatario, ferma la responsabilità, a seconda dei casi, del curatore o del professionista delegato e del creditore fondiario nei confronti dell’eventuale diverso aggiudicatario soccombente per le spese sostenute e gli eventuali danni allo stesso cagionati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non ha più alcun senso interrogarsi, con la dottrina processualistica più antica, sul come due diverse “procedure esecutive” possano essere condotte contemporaneamente e indipendentemente sullo stesso bene, atteso che la liquidazione dei beni del fallimento operata dal curatore, se per un verso appartiene, al pari della species “vendita forzata giudiziale”, al genere delle “vendite coattive” ed è soggetta al medesimo regime di diritto sostanziale (artt. 2919 ss. cod. civ.), per altro verso si staglia come una figura sistematicamente eterogenea rispetto alla vendita giudiziale ed è irriducibile nel modello della “procedura esecutiva”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La tutela dell’interesse del creditore fondiario (degli altri creditori concorsuali e del debitore) al migliore realizzo dell’attivo risulta significativamente rafforzata nel fallimento dall’obbligo del curatore -sanzionato con la ex art. 38 L.F. per i danni eventualmente arrecati alla massa- di effettuare le vendite dei beni con le forme di una pubblicità commerciale e per una durata adeguate alla natura ed al valore delle cose poste in vendita (art. 107 L.F. e art. 83 disp. att. cod. civ.) che non trova alcun riscontro nel processo esecutivo (v. art. 490 c.p.c.), così come non trova alcun riscontro nel processo esecutivo la sanzione della responsabilità civile a carico del giudice dell’esecuzione nell’evenienza di vendite economicamente disastrose dovute alla scelta difettosa dei mezzi di pubblicità. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29554.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecco-29-maggio-2023-est-tota

[in tema di prosecuzione dell'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario e di concorso da risolversi in base al criterio della priorità, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 20 aprile 2022, n. 12673 https://www.unijuris.it/node/6242]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: