Corte di Cassazione (27384/2023) – Liquidazione coatta amministrativa: l'ammissione a quella procedura non comporta la cessazione ipso iure del rapporto d'agenzia. Ipotesi di necessaria compensazione delle spese.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/09/2023

Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 26 settembre 2023, n. 27384 – Pres. Guido Raimondi, Rel. Guglielmo Cinque

Liquidazione coatta amministrativa di società mandante – Cessazione automatica ipso iure del rapporto d'agenzia – Esclusione – Sospensione e possibile prosecuzione – Fondamento - Diritti che ne derivano a favore dell'agente quale mandatario – Indennità di preavviso – Sussistenza.

Giudizio conclusosi con l'accoglimento solo parziale delle richieste dell'attore – Conseguente  condanna dello stesso a rifondere seppur parzialmente le spese alla controparte - Esclusione – Compensazione necessaria.

La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 e 72 della L. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia). (Massima Ufficiale)

Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. [nello specifico la Cassazione, in conformità ad alcuni precedenti della stessa (n. 1572 e 26948/2018),  ha accolto il ricorso dell'agente anche sul punto che aveva contestato la decisione del Tribunale che lo aveva condannato al rimborso alla controparte delle spese di lite nonostante almeno uno dei motivi dell'opposizione da lui proposti fosse stato accolto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-l-26-settembre-2023-n-27384-pres-raimondi-est-cinque

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30034/CrisiImpresa?La-messa-in-liquidazione-coatta-amministrativa-della-societ%C3%A0-preponente-determina-lo-scioglimento-del-rapporto-di-lavoro-con-l%27agente%3F

[con riferimento alla prima massima, in tema di sospensione e possibile prosecuzione del rapporto di agenzia in sede fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 14 aprile 2023, n. 10046 https://www.unijuris.it/node/6938].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: