Tribunale di Napoli – Fallibilità, in quanto da non considerarsi “in house”, di società a partecipazione pubblica in liquidazione: decorrenza del termine di prescrizione delle azioni promosse dal curatore.

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Data di riferimento: 
05/10/2023

Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 05 ottobre 2023 – Pres. Rel. Caterina di Martino, Giud. Adriano Del Bene e Francesca Reale.

Società a totale partecipazione pubblica in liquidazione – Presupposi necessari per poter essere considerata “in house” - Mancanza di uno di quei requisiti – Assoggettabilità a fallimento – Azione di responsabilità promossa dal curatore – Esperimento nei confronti del liquidatore e dei sindaci ex art. 146 L.F., e del Comune unico azionista ex art. 2497, comma 4, c.c. -  Termine quinquennale di prescrizione – Decorrenza dalla dichiarazione di fallimento – Fondamento.

Con riferimento all'assoggettamento a fallimento di una società per azioni in liquidazione (Tribunale di Napoli Nord, 06 maggio 2015https://www.unijuris.it/node/3270), partecipata per intero da un Comune, che risultava titolare dell’unica azione costituente il capitale sociale, reso possibile in ragione del fatto che non poteva essere considerata quale società in house in quanto non presentava nello statuto alcuna disposizione che impedisse il trasferimento di detta azione anche a privati e quindi risultava priva di uno dei tre requisiti che dovevano congiuntamente ricorrere per essere considerata tale, vale a dire 1) natura esclusivamente pubblica dei soci; 2) esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi; 3) sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui loro uffici (cfr. in particolare Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 novembre 2013 n. 26283 in questa rivistahttps://www.unijuris.it/node/2165), decisione in termini di fallibilità poi confermata dalla Corte d'Appello, si deve ritenere che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., promossa dal curatore nei confronti del liquidatore e dei sindaci effettivi che si erano alternati durante il periodo della liquidazione, come tenuti ad attività d’ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, per non avere, in conformità alla previsione degli artt. 217, primo comma, n. 4) e 224 L.F., agito in maniera tale da non ritardare la dichiarazione di insolvenza della società e da non aggravarne il dissesto, azione altresì proposta ex art. 2497, comma 4, c.c. anche nei confronti del Comune quale socio unico, si deve ritenere, si prescriva, in ragione della gravità della prova ricadente nei confronti del curatore, salvo prova contraria circa la diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, dalla data del fallimento, momento in cui il danno conseguenza delle condotte contestate poste in essere nella fase della liquidazione, inteso quale insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti, diviene oggettivamente percepibile. Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento all’azione esperita dal curatore nei confronti del Comune, che è  parimenti  un'azione dei creditori sociali, ciò in quanto il diritto al risarcimento del danno da esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento è soggetto anche esso alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949 c.c., trattandosi di un diritto derivante da un rapporto sociale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29951?Societ%C3%A0-a-totale-partecipazione-pubblica-e-azione-di-responsabilit%C3%A0-ex-art.-146-L.F

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: