Corte di Cassazione - Rinuncia all'istanza di fallimento e accettazione.

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Data di riferimento: 
11/08/2010

Cassazione civile, sez. I , 11 agosto 2010, n. 18620 - Pres. Proto - Est. rel. Fioretti.

Istanza di fallimento - Ricorso del creditore - Rinunzia - Ammissibilità - Fondamento - Istanza di fallimento - Accettazione del debitore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'istanza di fallimento non richiede alcuna forma di accettazione del debitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un interesse autonomo rivolto esclusivamente alla tutela privatistica del proprio diritto di credito così come risulta confermato anche dalla esclusione della dichiarazione d'ufficio del fallimento ai sensi dell'art. 6 nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006. (Nella fattispecie, nel provvedimento impugnato era stata affermata la validità di una rinuncia tacita, effettuata mediante la mancata comparizione del creditore all'udienza successiva a quella in cui era stato accettato il pagamento del credito mediante assegni "salvo buon fine").

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: