T.Cuneo - Int.f.- Obbligazioni General Motors e violazione degli obblighi informativi.

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Data di riferimento: 
31/05/2012

Tribunale Cuneo, 31 maggio 2012 - - Est. Roberta Bonaudi.

Intermediazione finanziaria - Natura negoziale dei singoli ordini di acquisto - Domanda di risoluzione del singolo ordine - Ammissibilità.

Intermediazione finanziaria - Clausole prestampate di contenuto generico - Obblighi informativi di cui agli articoli 21 e 28 del TUF - Assolvimento - Esclusione.

Il fatto che i singoli ordini di acquisto costituiscono atti esecutivi di un unico mandato e non contratti autonomi non ne esclude la natura negoziale, con la conseguenza che il cliente può agire in giudizio e chiedere la risoluzione del singolo ordine di negoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La sottoscrizione di clausole prestampate sugli ordini di negoziazione che abbiano contenuto generico e, come tali, non siano idonee ad informare l'investitore sulla natura e rischiosità dello strumento finanziario trattato, non valgono ad assolvere ai doveri informativi previsti dagli articoli 21 e 28 del TUF (fattispecie in tema di obbligazioni General Motors). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]