T. Ravenna- Int. f.- Contratti finanziari, forma.

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Data di riferimento: 
02/09/2011

Tribunale Ravenna, 02 settembre 2011 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.

Contratti finanziari - Contratto quadro - Forma.

Per i contratti di cui all'art. 23 TUF la forma scritta a pena di validità è prevista per il solo contratto quadro, nel mentre i singoli negozi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto in quanto la tutela del cliente è assicurata dalla stipulazione scritta del contratto quadro di servizi dal quale deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lettera c) TUF, la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente. (Michela Forte) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]