Corte d’Appello di Trieste – Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento: omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza.

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Data di riferimento: 
06/05/2013

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Trieste, sez. II, 6 maggio 2013, n. 445 – Pres. Drigani, Rel. Cerroni.

 

Fallimento – Sentenza dichiarativa – Reclamo – Omessa notifica del ricorso al creditore istante – Difetto di comunicazione del decreto di fissazione d’udienza – Improcedibilità del reclamo – Obbligo del ricorrente di verificare gli esiti del ricorso.

 

Fallimento – Sentenza dichiarativa – Reclamo – Omessa notifica del ricorso al creditore istante – Inammissibilità del ricorso – Rinnovazione della notifica – Non è accoglibile.

 

Il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento mediante ricorso non notificato al creditore istante nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione d’udienza, è improcedibile, anche in difetto di comunicazione del suddetto decreto al reclamante: ed invero nei procedimenti camerali il Giudice è tenuto al deposito del decreto e non anche a disporne la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l’obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

In sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l’omessa notifica del ricorso e del decreto ex art. 18 l. fall., comporta l’inammissibilità del ricorso stesso: infatti, qualora un ricorso contenga l’indicazione espressa od indiretta della parte contro la quale è proposto, ma non sia stato ad essa notificato, non è possibile ordinare il rinnovo della notificazione, che suppone una notificazione eseguita in modo invalido e non una notificazione mancante. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]