Tribunale di Vicenza - Nuovo processo societario - Ambito di applicazione - Connessione - Specialità della normativa.

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Data di riferimento: 
02/08/2004

Tribunale di Vicenza - Giudice Unico Dr. Bozza - 2 agosto 2004. (179-m1)

Nuovo processo societario - Ambito di applicazione - Connessione - Specialità della normativa.

L'art. 1 d. lgs. n. 5/03 deve considerarsi norma speciale che, prevedendo l'applicazione del rito societario in tutti i casi di connessione tra una controversia societaria ed una controversia soggetta a rito ordinario, sancisce chiaramente la prevalenza del primo sul secondo in deroga alla regolamentazione dei rapporti tra cause connesse dettate dall'art. 40 del codice di rito. (fb)

Nuovo processo societario - Ambito di applicazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Applicazione del rito societario.

Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 645 c.p.c. ha ad oggetto le materie rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo processo societario - o perché poste a fondamento della richiesta monitoria o perché introdotte con l'opposizione stessa - quest'ultima deve essere proposta secondo il rito societario, posto che l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto con il quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio in un giudizio di primo grado a cognizione piena (con la sola particolarità di una inversione puramente formale delle parti), ora sostituito, quando la controversia ha ad oggetto una delle materie di cui all'art. 1 d. lgs. n. 5/03, dal processo societario ordinario. (fb)

(Nuovo processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mutamento del rito - Prosecuzione del processo.

Qualora la controversia sia relativa a materie cui deve essere applicato il rito societario, l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. deve essere proposta con atto di citazione da notificare all'ingiungente. Poiché il processo deve poi proseguire con lo scambio degli atti difensivi fuori dell'udienza, la causa deve essere cancellata la causa dal ruolo e, ove l'ordinanza venga emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, dalla comunicazione della stessa decorrono i termini di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 5/03. (fb)

(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]