DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - POTERI ISTRUTTORI DEL TRIBUNALE
Il Tribunale mantiene il potere di verificare anche d'ufficio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, sulla base delle prove e allegazioni del debitore o comunque delle risultanze agli atti della procedura, richiedendo eventuali informazioni urgenti, alle pubbliche amministrazioni in possesso dei relativi dati ( Ufficio del registro delle imprese per i bilanci, uffici finanziari per le dichiarazioni dei redditi, Inps e Inail, ecc...), quanto alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 1 e 15 l. fall. e comunque sulla base del più generale principio fissato dall'art. 738, terzo comma, cpc, certamente applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio ( v. anche relazione illustrativa d. lgs. 9.01.06 , n. 5 ove si menziona esplicitamente la possibilità di ricorrere alle indagini della Guardia di finanza).
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Decreto Trib. Udine 29.2.08 poteri istruttori.pdf | 38.88 KB |