T. Pescara- Int. fin.- Avvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione, clausola di stile ed effetti della sottoscrizione.

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Data di riferimento: 
19/02/2009

Tribunale di Pescara, 19 febbraio 2009 - Pres. Cassano - Est. Falco.

Intermediazione finanziaria - Contratto di acquisto di obbligazioni Argentina - Avviso al cliente della inadeguatezza dell'operazione finanziaria ex art. 29 del regolamento CONSOB n 11522 del 1° luglio 1998 - Clausola di stile - Esclusione.

Ordine dell'investitore di dare comunque corso all'operazione, ancorché inadeguata - Conseguenze sul piano probatorio - Inconciliabilità con la tesi dell'investitore di essere stato indotto all'acquisto dall'intermediario finanziario - Sussistenza - Prova della autodeterminazione dell'investitore all'acquisto - Sussistenza - Principio di auto-responsabilità dell'investitore - Conseguenze.

Non può ritenersi clausola di stile la sottoscrizione da parte dell'investitore di dicitura, connotata da netta evidenziazione grafica, contenente l'avviso della banca secondo cui l'ordine di acquisto di strumento finanziario (nel caso di specie obbligazioni argentine) non era adeguato alle indicazioni fornite dal cliente sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi perseguiti. (mb) (riproduzione riservata)

In base al principio di autoresponsabilità secondo cui la parte che sottoscrive un documento negoziale si appropria del relativo contenuto, la stessa non può pretendere di sottrarsi, con allegazioni e prove contrarie al contenuto del documento negoziale, alle conseguenze giuridiche di tale atto (fattispecie in tema di sottoscrizione di avviso di non adeguatezza dell'operazione di acquisto di strumenti finanziari). (mb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]