Tribunale di Tivoli - Revoca dell'ammissione del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
15/07/2009

Tribunale di Tivoli, decr. 15 luglio 2009 - Pres. e rel. Scarafoni

La facoltà attribuita al tribunale dall'art. 173 l.fall. di procedere "in qualunque momento" alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è temporalmente limitata sino all'apertura del giudizio d'omologazione perché la fraudolenta violazione delle regole di informazione e di correttezza, che costituiscono la cornice entro cui si deve formare l'accordo concordatario, può essere rilevata anche dopo l'apertura del giudizio d'omologazione e non sempre tale comportamento incide sui presupposti della fattibilità del piano ed è idonea a riflettersi sul giudizio d'omologa, soprattutto quando i fatti contestati siano emersi dopo l'apertura del giudizio d'omologazione.

In virtù della nuova struttura del concordato preventivo, che ha escluso qualsiasi valutazione di meritevolezza nell'ammissione alla procedura ed ha attribuito ai soli creditori la valutazione sulla convenienza del piano concordatario, al tribunale residua il potere di accertare la regolarità della proposta sia dal punto di vista formale sia sotto il profilo del rispetto delle norme di legge, la fattibilità del piano (cioè la seria previsione della realizzabilità nei termini proposti, scevra da ogni valutazione sulla convenienza dello stesso per i creditori), la funzione di garanzia consistente nel rispetto delle regole procedurali e la formazione del consenso dei creditori alla proposta sulla base di una corretta informazione.

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO, n. 7/2010, con nota di commento di Andrea Penta. (Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]